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Sopraelevazioni

Da consolidata giurisprudenza tutte le normative che regolano la pubblica incolumità sono di competenza nazionale. Questa situazione è stata confermata anche dalle recenti decisioni (settembre 2017) assunte dalla Regione Lombardia in merito all’abrogazione dei cosiddetti interventi minori, dovute alle molte sentenze del Consiglio di Stato e della Cassazione sul tema degli elenchi regionali di opere minori non soggette a deposito sismico.Tale lettura restrittiva non rappresenta una novità che interessa per la prima volta l’ambito dell’ingegneria civile.

Per quanto attiene il tema delle sopraelevazioni si evidenziano i seguenti aspetti:


  • Le NTC2008, in vigore dal 2009 al 2018,recitano: “Una variazione dell’altezza dell’edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento (…) ai sensi dei punti a) e b) (n.d.r. lettera a)sopraelevazioni e lettera b) ampliamenti)”;

  • Le NTC2018 non modificano tale dicitura e anzi rafforzano la volontà del legislatore di consentire il recupero dei sottotetti solo previo adeguamento dell’edificio. Recitano infatti: “Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a) (n.d.r. lettera a) sopraelevazioni)”.

Da notare come le nuove norme tecniche siano più restrittive solamente rispetto al caso di sopraelevazione (lettera a)), introducendo il fattore “incremento di superficie abitabile”. Nel caso di ampliamento è stata introdotta infatti la seguente dicitura: “ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da non alterarne significativamente la risposta”, la quale non obbliga necessariamente all’adeguamento della struttura esistente. Al di là di ogni valutazione tecnica, che comunque impone una conoscenza del manufatto esistente approfondita e verificata, il legislatore ha posto chiaramente un limite geometrico in altezza (cordoli sommitali) e urbanistico (superficie abitabile). A Tal proposito, appare chiaro come nel caso in cui si abbia un aumento della superficie abitabile (cambio di destinazione d’uso del sottotetto) senza modifica contestualedella conformazione delle falde e delle strutture, sia possibile procedere con un intervento di miglioramento. Si precisa come l’applicazione rigida della normativa nazionale consente di ovviare contenziosi in base all’interpretazione di ogni singolo progetto.


Delibere e sentenze di riferimento

Si riportano nel seguito altri riferimenti, a supporto di quanto sopra esposto.


DGR 1879/2011 – Regione Emilia Romagna

Si riporta di seguito la definizione di sopraelevazione ai sensi delle NTC 2008 e un esempio applicativo fornito da una delibera della regione Emilia Romagna.



“SOPRAELEVAZIONE:

Si definisce sopraelevazione, ai fini dell’applicazione del paragrafo 8.4.1 delle NTC-2008 (ossia aifini dell’obbligo di procedere all’adeguamento della costruzione esistente) e degli articoli 9, comma1, e 11, comma 2, della L.R. n. 19 del 2008 (ossia ai fini della procedura di autorizzazione sismicapreventiva come regolamentata dall’art. 12 della suddetta legge), qualsiasi realizzazione checomporti un aumento dell’altezza dell’unità strutturale oggetto di intervento cui è strutturalmenteconnessa, a meno che l’aumento di altezza non sia determinato dalla:

  1. realizzazione di cordolo sommitale, purché ciò non comporti un aumento del numero deipiani;

  2. realizzazione con soluzioni strutturali leggere di manufatti tecnologici e strutture dicontenimento per impianti (es.: extracorsa di ascensore, torrino scale/ascensore, tralicci,ciminiere e vani tecnici);

  3. realizzazione con soluzioni strutturali leggere di pertinenze, dichiarate tali nel titoloabilitativo, e/o di opere accessorie che siano, nell’insieme, di modeste dimensioni rispettoall’unità strutturale in esame, anche se realizzate per interventi successivi.

Si sottolinea, quindi, che non costituiscono sopraelevazione ai sensi di quanto sopra, tutte quellerealizzazioni al piano di copertura che, per definizione, non comportano aumento di altezza, comead esempio gli impianti tecnologici (impianto a pannelli solari o fotovoltaici, etc.), i parapetti (diqualunque materiale, nel rispetto delle limitazioni geometriche date nella definizione 37dell’Allegato A alla Deliberazione assembleare n. 279 del 2010 “Definizioni tecniche uniformi perl’urbanistica e l’edilizia”), i pergolati, etc. Verificato che l’intervento non ricade nei punti c) e d) del paragrafo 8.4.1 delle NTC-2008,permane, anche nei casi sopra elencati alle lettere a., b. e c., la necessità della valutazione e delmiglioramento delle condizioni di sicurezza della costruzione, come previsto dalle NTC-2008 perinterventi di riparazione, interventi locali o interventi di miglioramento, secondo la fattispecie,nonché dell’interazione con l’esistente.”


Si riporta per maggiore chiarezza la definizione di altezza fornita dalla Regione Emilia:


“ALTEZZA:

Si definisce altezza dell’unità strutturale l’altezza massima tra quella dei vari fronti. L’altezza del fronte è la misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell'unità strutturale con la più alta delle seguenti quote:


  1. intradosso del solaio sovrastante l'ultimo piano che determina la superficie utile (altezza in gronda);

  2. linea di intersezione tra il muro perimetrale e l'intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino a 45° (altezza in gronda);

  3. linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45° (altezza al colmo);

  4. sommità del parapetto in muratura piena, avente l'altezza superiore a 1.20 m per gli edifici con copertura piana;

  5. media delle altezze dei punti più alti sull'intradosso della copertura, per le coperture a padiglione.

Nella determinazione delle altezze sono comunque esclusi:


  1. i parapetti in muratura piena7 al piano di copertura con altezza minore di 1.20 m o quando i vuoti prevalgono sui pieni;

  2. i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari.”


DGR 606 del 21/06/2010 (aggiornato al settembre 2015) – Regione Toscana

Concorde con quanto sopra specificato riferito alla regione Emilia Romagna.


DGR 1338 del 20/09/2010 – Regione Marche

Concorde con quanto sopra specificato riferito alla regione Emilia Romagna.


Parere Ordine degli ingegneri di Verona

Il parere fa riferimento alle NTC 2008, ma risulta di fatto applicabile alla nuova normativa tecnica.

“Sopraelevazione di edifici esistenti. Precisazioni:

Al paragrafo 8.4.1 - “Interventi di adeguamento”, le Nuove Norme Tecniche prevedono che la valutazione della sicurezza e l'eventuale adeguamento dell’intera costruzione sia obbligatorio in caso di sopraelevazione (punto a), indipendentemente dal rispetto o meno delle successive condizioni, in particolare di quella prevista al punto “incremento dei carichi globali in fondazione superiori al 10%”. Da questo consegue che, in caso di sopraelevazione, un aumento dei carichi gravanti in fondazione inferiore al 10% rispetto alla situazione preesistente non sia una condizione sufficiente per evitare di eseguire una valutazione di sicurezza dell'intero immobile.

Quanto sopra è stato ribadito anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8643 del 30 maggio 2012.

Si ricorda infine che per sopraelevazione va inteso un aumento dell’altezza massima dell’edificio, anche senza un incremento del numero dei piani; fa eccezione il caso di aumento di altezza per la realizzazione di cordoli sommitali, purché rimanga immutato il numero dei piani dell’edificio.”


T.A.R. Lombardia (pronuncia n. 970 del 2 aprile 2010)

Il T.A.R. Lombardia (nella pronuncia n. 970 del 2 aprile 2010), dopo aver affermato che «presupposto per il recupero abitativo dei sottotetti è che sia identificabile come già esistente un volume sottotetto passibile di recupero, cioè di riutilizzo a fini abitativi. Ciò richiede che il sottotetto abbia, in partenza, dimensioni tali da essere praticabile e da poter essere abitabile, sia pure con gli aggiustamenti che occorrono per raggiungere i requisiti minimi di abitabilità (altezza media ponderale m. 2.40: cfr. art. 2 l.r. 15 luglio 1996 n. 15, oggi art. 63, ultimo comma, legge regionale n. 12/2005). Solo a queste condizioni il “recupero”, che la legge regionale classifica come “ristrutturazione” (art. 3, secondo comma), è effettivamente ascrivibile a tale categoria di interventi, come definita dall’art. 31 della legge n. 457/78 (oggi, art. 3 d.p.r. 380/01), la quale postula che il nuovo organismo edilizio corrisponda a quello preesistente, senza alterarne in misura sostanziale sagoma, volume e superficie; diversamente l’intervento si risolverebbe non già nel recupero di un piano sottotetto, ma nella realizzazione di un piano aggiuntivo, che eccede i caratteri della ristrutturazione per integrare un intervento di nuova costruzione» è pervenuto alla conclusione che «non può ravvisarsi l’esistenza di un sottotetto laddove - come nella fattispecie - l’ultimo piano abitabile sia sormontato da uno spazio, compreso tra la soletta e la copertura in tegole, di entità tale da presentarsi come una mera intercapedine, di guisa che la realizzazione di vani abitabili finirebbe per risolversi non già nel recupero di uno spazio già esistente, ma nella sopraelevazione di un piano ulteriore. Nel caso in esame è incontestato che l’altezza massima dello spazio sottostante la copertura dell’edificio non raggiunge 1 (un) metro, cioè una misura insufficiente ad integrare un sottotetto suscettibile di recupero».

Seppur connesso ad aspetti urbanistici, appare chiaro che senza i requisiti indicati l’intercapedine fra ultimo solaio e copertura non può essere considerata quale piano e quindi la sua trasformazione in spazio abitabile lo rende un nuovo piano, con la conseguente obbligatorietà dell’adeguamento dello stabile.

L’argomento rimane inalterato con la sentenza del Trga Trento n. 20/2017 del 19/01/2017 che richiama l’iter argomentativo del Tar Milano, sez. II, 15 aprile 2003, n. 1007e 2 aprile 2010, n. 970).


Corte di Cassazione 8643 del 30 maggio 2012

Per quanto attiene il divieto di sopraelevazione si richiama la sentenza della Corte di Cassazione 8643 del 30 maggio 2012:

"Il divieto di sopraelevazione, per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio, previsto dall'articolo 1127 c.c., comma 2, va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture son tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica.Pertanto, qualorale leggi antisismiche prescrivano particolari cauteletecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche delterritorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono daconsiderarsi integrative dell'art. 1127, secondo comma,c.c. e la loro inosservanza determina una presunzione dipericolosità della sopraelevazione che può essere vintaesclusivamente mediante la prova, incombente sull'autoredella nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, maanche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare ilrischio sismico.”

La sentenza chiarisce che non è possibile fare riferimento a valutazioni di tipo tecnico per escludere dall’adeguamento strutturale un edificio soggetto a sopraelevazione.


Esclusioni: beni di interesse storico-artistico

Il cap. 8 delle norme tecniche del 2018 riporta la seguente dicitura:

“Per i beni di interesse culturale ricadenti in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza.”

Si riporta inoltre quanto riportato all’interno della circolare 617 del 9 febbraio 2009:

“Per gli interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica sui beni del patrimonio culturale vincolato, un opportuno riferimento è costituito dalla “Direttiva del Presidente del 301 Consiglio dei Ministri per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni” del 12 ottobre 2007. Tale direttiva è adottabile per le costruzioni di valenza storico-artistica, anche se non vincolate.”

E’ chiaro quindi come per edifici di interesse culturale vincolati o non vincolati, anche nel caso in cui sia prevista una sopraelevazione, non sia necessario procedere all’adeguamento sismico.


Marco Cagelli

Mauro Torquati


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